23 luglio 2019 – chiesa di Santa Maria di Nazareth

« LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 »
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

chiarimenti di don Mario Cagna – Cappellano dell'ospedale nella la Diocesi di Chiavari


Presentazione di don Luciano Smirni



Dialogo MEDICO-PAZIENTE
- una rivoluzione Copernicana !!! - un cambio di Cultura ...

libera trascrizione di Giampiero Barbieri


Partendo dal racconto di " MARTA e MARIA " cerchiamo di capire:

chi è il medico, chi è il paziente? Quale relazione tra i due?

♦    Il medico: è preso oggi molto dalle cose, può essere affannato, agitato, e dimenticare l'ospite, dimenticare la persona.

♦    Il paziente: non è passivo, se il paziente è capace di avere contatto con sé, di avere - anche in questo ambito - una ricchezza interiore, avrà la possibilità di dire al proprio curante, al proprio medico " parlami ". Molto spesso invece è proprio il paziente che è chiuso rispetto alle cose che avvengono.




Non " TESTAMENTO BIOLOGICO " né " BIO-TESTAMENTO " ma " DIRITTO ALLA VITA ! "

Qui c'è una difficoltà di comprensione da parte di chi fa informazione, questa parola è di deviazione, sposta l'attenzione.

♦    Attenzione: Non ci si può limitare alla lettura di un singolo articolo, perché quanto esso consente-proibisce è spesso limitato-precisato da articoli successivi. Per avere un quadro chiaro, efficace, bisogna tenere conto di tutti gli 11 articoli.

♦    Articolo 1: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.




" RELAZIONE di CURA e di FIDUCIA tra PAZENTE e MEDICO " basata sul " CONSENSO INFORMATO "

Ogni medico ha alle spalle un percorso decennale di formazione. Per poter dialogare, in qualche modo, anche il paziente deve avere fatto un suo percorso, non tecnico, ma umano, esistenziale, valoriale.

♦    Attenzione: utopia? ... non tutto potrà risulatare al massimo nelle due parti, ma il legslatore conta che la totale scolarizzazione, un uso costruttivo dei nuovi media, possa portare a una consapevolezza di sé sufficiente.

♦    Attenzione: il cittadino ha certamente diritti per quanto riguarda lo ' welfare ', ma anche doveri, inclusa quella che oggi viene detta ' formazione permanente ', imposta tra l'altro dalla rapidità di mutamento degli scenari sociali, politici, culturali.

♦    Articolo 2: E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.




" DIRITTO a CONOSCERE il proprio STATO di SALUTE " in modo " COMPLETO, INFORMATO, COMPRENSIBILE "

♦    Attenzione: la legge è molto esigente nei confronti della classe medica ... vuole una capacità di dialogo 3.0, ma non sono inseriti esami di questo argometo nei corsi di preparazione universitaria.
Pretendere tutto in modo puntiglioso - sottintendendo un rapporto di forza, con minaccia di denunce, su un tema che per essere ben svolto implica la fiducia, la trasparenza, il dialogo, l'accettazione che l'altro non ha la nostra storia, ha una sua personalità, - costituisce un non-senso. È una problemaica che va in porto con la cultura, non con la paura, le minacce.

♦    Articolo 3: Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

♦    Articolo 4: Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente, e' documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.




" DIRITTO a CONOSCERE il proprio STATO di SALUTE " in modo " COMPLETO, INFORMATO, COMPRENSIBILE "

♦    Articolo 5: Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.




" VIETATO SOSPENDERE un TRATTAMENTO per CAUSARE la MORTE " - il medico non può eseguire la richiesta

" NO all' ACCANIMENTO TERAPEUTICO " - concorde su questo il Catechismo della Chiesa Cattolica

♦    Attenzione: nei casi più fragili il regolamento di legge prevede il ricorso allo psicologo ... ma la nostra ASL non lo ha, quindi questo non si può fare.

♦    Attenzione: il paziente può richiedere applicazione-sospensione di un trattamento, ma contemporaneamente devono essere soddisfatti tutti i seguenti vincoli " non contro la legge -- non contro la deontologia professionale -- non contro le buone pratiche clinico-sanitarie ".

♦    Articolo 6: Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.




" Il TEMPO della COMUNICAZIONE tra MEDICO e PAZIENTE costituisce TEMPO di CURA "

" Le ILLUSIONI, le BUGIE, non fanno posto all' AMORE " - servono solo a chi le dice, emarginano nella solitudine

" Nel FINE VITA costruire un piano di cure condiviso SIGNIFICA dare DIGNITA' AMORE DOLCEZZA RISPETTO

♦    Attenzione: ascolta gli esempi veri narrati dal Cappellano, per una comprensione rapida, efficace, piena di amore.

♦    Articolo 7: Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

♦    Articolo 8: Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

♦    Articolo 9: Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalita' organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

♦    Articolo 10: La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

♦    Articolo 11: E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.